Attività in locali non destinati a tale uso

Le sottopongo un quesito per il quale chiedo una Sua gentile consulenza: il condominio in cui abito è composto da sei appartamenti di proprietà senza amministratore (una sorta di autogestione): uno dei proprietari svolge di frequente, nel suo box, attività di manutenzione e riparazione autovetture utilizzando materiali e prodotti da autofficina. Le chiedo se è possibile svolgere l’attività di cui sopra in un box che in ogni caso è adibito solo ed esclusivamente alla custodia delle auto. Le chiedo inoltre se in un condominio con sei proprietari è obbligatoria per legge la figura dell’amministratore dato che molto spesso non si arriva mai ad un accordo comune anche sulle minime cose.

RingraziandoLa resto in attesa di un Suo cortese riscontro e Le invio i migliori saluti.

Se l’attività è svolta a livello artigianale che produce reddito ed è continuativa, non si può svolgere in luoghi non idonei e senza rilascio: licenza, iscrizione camera di commercio, partita IVA e regolare certificazione di idoneità dei locali sia del comune che della ASL di competenza. La nomina è obbligatoria in base all’art. 1129 del c.c. Quando l’edificio supera il numero degli 8 proprietari esclusivi del medesimo edificio. Questo lo ha confermato la Suprema Corte con sentenza n. 2246 del 19 ottobre 1961.

Distinti saluti

Umberto Testa

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