Dalla Rassegna della giurisprudenza di legittimità

CAPITOLO VIII – COMUNIONE E CONDOMINIO
drano nelle facoltà riconosciute al condomino, con i limiti indicati nello stesso art. 1102
c.c., per ottenere la migliore, più comoda e razionale utilizzazione della cosa; per quanto
concerne, poi, l’aspetto soggettivo, nelle innovazioni rileva l’interesse collettivo di una mag-
gioranza qualificata, espresso con una deliberazione dell’assemblea, elemento che invece
difetta nelle modificazioni, che non si confrontano con un interesse generale, bensì con
quello del singolo condomino, al cui perseguimento sono rivolte (Sez. 2, n. 20712/2022,
Scarpa, Rv. 645550-01).
4. La responsabilità del condominio.
Il condominio è un ente di gestione, privo di personalità giuridica distinta da quella dei
singoli condomini, sicché il condòmino, che si ritenga danneggiato da un’omessa vigilanza
da parte del condominio nell’esecuzione dei lavori eseguiti nelle parti comuni dello stabile,
dovrà rivolgere la propria pretesa risarcitoria nei confronti dell’amministratore, in qualità
di rappresentante del condominio, il quale, a sua volta, valuterà se agire in rivalsa contro
l’amministratore stesso (Sez. 2, n. 24058/2022, Trapuzzano, Rv. 665386-01).
Discorso diverso va fatto con riguardo alla responsabilità per i danni derivanti dal lastrico
solare o dalla terrazza a livello il cui uso non sia comune a tutti i condòmini. Infatti, la
responsabilità per i danni derivanti da tali unità immobiliari è riconducibile alla fattispecie,
di cui all’art. 2051 c.c., con la conseguenza che degli stessi rispondono sia il proprietario,
o usuario esclusivo quale custode del bene, sia il condominio in forza degli obblighi ine-
renti all’adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti
sull’amministratore, ai sensi dell’art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull’assemblea dei
condòmini ex art. 1135, comma 1, n. 4 c.c., tenuta a provvedere alle opere di manuten-
zione straordinaria, con la conseguenza che il rapporto di responsabilità che si instaura
tra i diversi soggetti obbligati va ricostruito in termini di solidarietà, ai sensi dell’art. 2055
c.c., con esclusione del litisconsorzio necessario di tutti i presunti autori dell’illecito e che il
danneggiato, perciò, ben può agire nei confronti del singolo condòmino, senza obbligo di
citare in giudizio gli altri (Sez. 6-2, n. 00516/2022, Bertuzzi, Rv. 663807-01).
Anche l’abusivo allaccio di un impianto condominiale alla rete idrica integra un fatto
illecito imputabile al condominio nel suo complesso e tale da rientrare tra gli obblighi
dell’amministratore di custodire le cose comuni e di vigilare onde evitare che rechino danni
a terzi, compiendo conseguentemente gli atti idonei ad evitare il perpetrarsi dell’illecito
(Sez. 3, n. 23823/2022, Pellecchia, Rv. 665570-01).
5. Il regolamento di condominio.
Il regolamento condominiale di natura contrattuale può porre limitazioni ai poteri ed alle
facoltà spettanti ai condomini sul godimento delle parti comuni, imponendo la conserva-
zione degli elementi attinenti alla simmetria, all’estetica ed all’aspetto generale dell’edificio.
L’interpretazione di esse deve avvenire secondo le regole legali di ermeneutica contrattuale,
mentre le prescrizioni aventi natura solo organizzativa, come quelle che disciplinano le
modalità d’uso delle parti comuni, possono essere interpretate, giusta l’art. 1362, comma
2, c.c., anche alla luce della condotta tenuta dai comproprietari posteriormente alla rela-
tiva approvazione ed anche per facta concludentia, in virtù di comportamento univoco
(in tal senso, Sez. 6-2, n. 11502/2022, Scarpa, Rv. 664438-01, che ha confermato la deci-
sione impugnata che da un lato, a fronte di una clausola del regolamento che imponeva
il divieto di intraprendere “alcuna operazione esterna che modifichi l’architettura, l’estetica
o simmetria del fabbricato”, aveva ritenuto che la trasformazione dell’unità immobiliare226
PARTE SECONDA – I DIRITTI A CONTENUTO ECONOMICO
destinata a negozio di alimentari in cinque autorimesse, con aperture basculanti al posto
delle vetrine preesistenti, fosse lesiva del decoro architettonico per il forte impatto visivo
sull’armonia degli elementi strutturali della facciata, dall’altro aveva affermato che altra
clausola del medesimo regolamento condominiale, che poneva il divieto di ingombro del
cortile comune, non precludesse l’utilizzo di parte dello stesso cortile come parcheggio,
stante anche il comportamento tenuto dai condomini che posteriormente alla redazione del
medesimo regolamento avevano sempre ivi parcheggiato).
Le clausole contenute in un regolamento condominiale di formazione contrattuale, le
quali limitino la facoltà dei proprietari delle unità singole di adibire il proprio immobile a
determinate destinazioni, hanno natura contrattuale e, pertanto, ad esse, deve corrispon-
dere una tecnica formativa di pari livello formale e sostanziale, che consiste in una relatio
perfecta attuata mediante la riproduzione delle suddette clausole all’interno dell’atto di
acquisto della proprietà individuale, non essendo sufficiente, per contro, il mero rinvio
al regolamento stesso (Sez. 2, n. 24526/2022, Manna F., Rv. 665393-01), atteso che esse,
secondo Sez. 2, n. 24526/2022, Manna F., Rv. 665393-02, costituiscono servitù reciproche
a favore e contro ciascuna unità immobiliare di proprietà individuale e sono soggette, per-
tanto, ai fini dell’opponibilità ultra partes, alla trascrizione in base agli artt. 2643 n. 4 e 2659
n. 2 c.c..
In proposito, Sez. 2, n. 04529/2022, Oliva, Rv. 664173-01, ha chiarito che le clausole
che dettino limiti ai poteri e alle facoltà spettanti ai condomini sulle parti di loro esclusiva
proprietà, purché enunciate in modo chiaro ed esplicito, sono vincolanti per gli acquirenti
dei singoli appartamenti qualora, indipendentemente dalla trascrizione, nell’atto di acquisto
si sia fatto riferimento al regolamento di condominio, che – seppure non inserito material-
mente – deve ritenersi conosciuto o accetto in base al richiamo o alla menzione di esso nel
contratto.
Quando il regolamento di condominio, predisposto dal costruttore od originario unico
proprietario dell’edificio e richiamato nel contratto di vendita dell’unità immobiliare con-
cluso tra il venditore professionista e il consumatore acquirente, contenga, poi, una clausola
relativa al pagamento delle spese condominiali, questa, secondo Sez. 6-2, n. 20007/2022,
Scarpa, Rv. 665050-01, può considerarsi vessatoria, ai sensi dell’art. 33, comma 1, d.lgs.
n. 206 del 2005, ove sia fatta valere dal consumatore o rilevata d’ufficio dal giudice nell’am-
bito di un giudizio di cui siano parti i soggetti contraenti del rapporto di consumo e sempre
che determini a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obbli-
ghi derivanti dal contratto, e dunque se incida sulla prestazione traslativa del bene, che si
estende alle parti comuni, dovuta dall’alienante, o sull’obbligo di pagamento del prezzo
gravante sull’acquirente, restando di regola estraneo al programma negoziale sinallagma-
tico della compravendita del singolo appartamento l’obbligo del venditore di contribuire
alle spese per le parti comuni in proporzione al valore delle restanti unità immobiliari che
tuttora gli appartengano.
Il regolamento di condominio può anche contenere una clausola compromissoria per
arbitrato irrituale, alla stregua della quale le controversie riguardanti l’interpretazione e la
qualificazione del regolamento, che possano sorgere tra l’amministratore ed i singoli condo-
mini, debbano essere definite dagli arbitri. Detta clausola, secondo Sez. 2, n. 08698/2022,
Scarpa, Rv. 664243-01, deve essere interpretata, in mancanza di volontà contraria, nel senso
che rientrano nella competenza arbitrale tutte le cause in cui il regolamento può rappre-
sentare un fatto costitutivo della pretesa o comunque aventi causae petendi connesse con
l’operatività del regolamento stesso, il quale, in senso proprio, è l’atto di autorganizzazione
a contenuto tipico normativo approvato dall’assemblea con la maggioranza stabilita dall’art.227
CAPITOLO VIII – COMUNIONE E CONDOMINIO
1136 c.c., comma 2, c.c. e contenente le norme circa l’uso delle cose comuni e la riparti-
zione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le
norme per la tutela del decoro dell’edificio e quelle relative all’amministrazione.
Non può, invece, considerarsi clausola compromissoria quella, pure contenuta nel rego-
lamento di condominio, che preveda, per i casi di contrasto tra condomini, l’obbligo di
esperire il tentativo di amichevole composizione della lite, sicché da essa non può derivare
alcuna preclusione all’esercizio dell’azione giudiziaria, giacché i presupposti processuali
per la validità del procedimento sono stabiliti nel pubblico interesse e possono trovare il
loro fondamento soltanto nella legge e non nell’autonomia privata (Sez. 2, n. 4711/2022,
Giannaccari, Rv. 663886-01).
6. La ripartizione delle spese condominiali anche in caso di alienazione dell’immobile facente parte dello stabile condominiale e di quelle afferenti alla comunione ordinaria.
La riscossione dei contributi per la manutenzione e per l’esercizio delle parti e dei ser-
vizi comuni, ad opera dell’amministratore di condominio, deve avvenire esclusivamente nei
confronti di ciascun condomino e cioè dell’effettivo proprietario o titolare di diritto reale
sulla singola unità immobiliare, mentre è, invece, esclusa un’azione diretta nei confronti
del coniuge o del convivente assegnatario dell’unità immobiliare adibita a casa familiare,
avendo il relativo diritto natura di diritto personale di godimento “sui generis” (Sez. 6-2,
n. 16613/2022, Scarpa, Rv. 665046-01).
Peraltro, l’obbligo del singolo partecipante di contribuire agli oneri condominiali deri-
vanti dalla transazione approvata dall’assemblea con riguardo ad una lite insorta con un
terzo creditore ha causa immediata non nell’efficacia soggettiva del contratto, ma nella
disciplina del condominio, essendo le deliberazioni prese dall’assemblea vincolanti per tutti
i condomini e dovendo questi ultimi sostenere “pro quota” le spese necessarie alle parti
comuni (Sez. 2, n. 15302/2022, Scarpa, Rv. 664796-01).
Invero, le modifiche apportate alle tabelle millesimali dal costruttore venditore in forza
di un mandato irrevocabile conferito dai condòmini allo scopo, genericamente enunciato,
di correggere “eventuali errori” o di soddisfare l’esigenza di un “miglior uso delle cose
comuni”, sono inefficaci se non approvate dall’assemblea del condominio secondo le pre-
scrizioni dell’art. 69 disp. att. c.c. (Sez. 2, n. 00791/2022, Varrone, Rv. 663564-01).
In caso di convenzione sulla ripartizione delle spese in deroga ai criteri legali, ai sensi
dell’art. 1123, comma 1, c.c., invece, il relativo accordo deve essere approvato da tutti i
condomini, ha efficacia obbligatoria soltanto tra le parti, non vincolando invece gli aventi
causa da queste ultime, è modificabile unicamente tramite un rinnovato consenso una-
nime e presuppone una dichiarazione di accettazione avente valore negoziale, espressione
di autonomia privata, la quale prescinde dalle formalità richieste per lo svolgimento del
procedimento collegiale che regola l’assemblea e può perciò manifestarsi anche mediante
successiva adesione al contratto, con l’osservanza della forma prescritta per quest’ultimo
(Sez. 2, n. 21086/2022, Scarpa, Rv. 665377-01).
Tale principio è valevole solo in caso di convenzione che deroghi ai criteri legali, posto
che, con particolare riferimento all’avente causa dal condomino, l’art. 63, comma 2, disp. att.
c.c. nel regime previgente rispetto alla l. n. 220 del 2012, delinea, a carico dello stesso, un
regime di responsabilità solidale per il pagamento degli oneri condominiali dovuti dall’alie-
nante, limitata al biennio antecedente all’acquisto, che opera solo nei rapporti esterni con
il condominio, ma non anche nel rapporto interno tra acquirente e alienante, sicché, in
tale rapporto, salvo che non sia diversamente convenuto dalle parti, l’acquirente risponde228
PARTE SECONDA – I DIRITTI A CONTENUTO ECONOMICO
soltanto delle obbligazioni condominiali sorte successivamente al momento dell’acquisto e,
qualora sia chiamato a rispondere di quelle sorte in epoca anteriore, ha comunque diritto
di regresso nei confronti del suo dante causa, senza che, peraltro, assuma rilevanza alcuna,
al fine di escludere tale regresso, la notificazione, da parte dell’alienante, di un atto di signi-
ficazione di illegittimità della pretesa del condominio (in tal senso, Sez. 2, n. 14531/2022,
Falaschi, Rv. 664789-01, che ha cassato la sentenza della Corte territoriale la quale aveva
qualificato il pagamento dell’acquirente, relativo a contributi antecedenti di oltre due anni
rispetto alla compravendita, in termini di adempimento del terzo, respingendo la richiesta
di ripetizione di indebito in ragione del fatto che il precedente condomino aveva rappre-
sentato all’acquirente l’illegittimità della pretesa del condominio poiché scaturente da deli-
berazioni affette da nullità).
Infatti, chi non fosse condòmino al momento in cui sia insorto l’obbligo di partecipa-
zione alle relative spese condominiali, ossia alla data di approvazione della delibera assem-
bleare inerente a tali spese, non può essere obbligato in via diretta verso il terzo creditore,
né per il tramite del vincolo solidale di cui all’art. 63 disp. att. c.c., né attraverso la previ-
sione dettata in tema di comunione ordinaria di cui all’art. 1104 c.c. (Sez. 2, n. 19756/2022,
Trapuzzano, Rv. 665005-01).
In materia di rimborso delle spese sostenute dal partecipante per la conservazione della
cosa comune, la disciplina del condominio si differenzia da quella propria della comunione
ordinaria.
Mentre in quest’ultimo caso l’art. 1110 c.c., escludendo ogni rilievo dell’urgenza o meno
dei lavori, stabilisce che il comunista che, in caso di trascuranza degli altri compartecipi
o dell’amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa
comune, ha diritto al rimborso, a condizione di aver precedentemente interpellato o, quan-
tomeno, preventivamente avvertito gli altri partecipanti o l’amministratore, sicché solo in
caso di inattività di questi ultimi egli può procedere agli esborsi e pretenderne il rimborso,
pur in mancanza della prestazione del consenso da parte degli interpellati, incombendo
comunque su di lui l’onere della prova sia della suddetta inerzia che della necessità dei
lavori, in caso di condominio, il rimborso delle spese sostenute per la conservazione della
cosa comune è condizionato al più stringente presupposto dell’urgenza, tenuto conto del
fatto che i beni predetti rappresentano utilità strumentali al godimento dei beni individuali,
sicché la legge regolamenta con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire
nella loro amministrazione (Sez. 6-2, n. 5465/2022, Scarpa, Rv. 664179-01).
7. L’assemblea del condominio e l’assemblea dei comunisti nella comunione ordinaria.
Le deliberazioni assunte dall’assemblea condominiale, aventi natura di atti negoziali
espressione della maggioranza e non della volontà assembleare, devono avere ad oggetto
le sole materie ad essa attribuite, le quali afferiscono alla gestione dei beni e dei servizi
comuni, ma non anche ai beni appartenenti in proprietà esclusiva ai singoli condomini o a
terzi, come, nella specie, i muri perimetrali di proprietà esclusiva, quand’anche attraversati
da tubazioni, canali e altro necessario al servizio degli alloggi soprastanti, rispetto ai quali
operano semmai, in assenza di diversa, specifica pattuizione avente forma scritta, i criteri di
cui all’art. 1069 c.c., sicché la deliberazione assembleare che approvi e ripartisca una spesa
priva di inerenza alla gestione condominiale è affetta da nullità (Sez. 2, n. 16953/2022,
Scarpa, Rv. 665048-01).
La delibera condominiale avente ad oggetto l’assegnazione del servizio di fornitura del
gasolio per il riscaldamento, è imputabile, per la connessa responsabilità contrattuale, esclu-
sivamente al condominio e non già ai singoli fruitori del servizio, atteso che le decisioni229
CAPITOLO VIII – COMUNIONE E CONDOMINIO
afferenti alla gestione ed all’utilizzazione dei beni comuni, tra i quali rientrano la caldaia e
l’impianto di riscaldamento centralizzato, sono demandate in via esclusiva alla assemblea
dei condomini, stante il carattere vincolante delle disposizioni in materia, che, delineando
un sistema di organizzazione rigida e non derogabile se non nei limiti di legge, rendono
inammissibili forme organizzative alternative (Sez. 2, n. 13583/2022, Bertuzzi, Rv. 664624-
01). E’ dunque attraverso tale delibera che è possibile disporre l’eliminazione dell’impianto
di riscaldamento centralizzato per dar luogo ad impianti autonomi nei singoli appartamenti,
ma questa può essere adottata a maggioranza, in deroga agli artt. 1120 e 1136 c.c., soltanto
quando preveda che ciò avvenga nel rispetto delle previsioni normative di cui alla l. n. 10
del 1991, ossia a garanzia dell’an e del quomodo della riduzione del consumo specifico
di energia, del miglioramento dell’efficienza energetica e dell’utilizzo di fonti di energia
rinnovabili (in questi termini, Sez. 2, n. 24976/2022, Trapuzzano, Rv. 665567-01, che ha
ritenuto nulla la delibera assembleare impugnata, in quanto si era limitata a stabilire il solo
profilo soppressivo o abdicativo dell’impianto centralizzato, lasciando liberi i condomini
di installare l’impianto ritenuto più opportuno, senza prevedere il deposito in comune
del progetto di trasformazione dello stesso, nell’ottica di contenere il consumo energetico
dell’intero edificio).
L’assemblea dei condomini, avendo il potere di autorizzare l’amministratore ad agire in
giudizio per l’esercizio di diritti che, ancorché riferiti alle parti comuni dell’edificio condo-
miniale, non rientrano nella rappresentanza giudiziale attiva attribuitagli dall’art. 1131 c.c.,
è legittimata a rinunciare all’azione nei confronti dell’appaltatore per vizi e difetti delle
opere di manutenzione da lui eseguite, impegnando l’amministratore a dare esecuzione
alla relativa delibera ai sensi dell’art. 1131, n. 1 , c.c., senza con ciò invadere la sfera dei
diritti riservati ai singoli condomini, i quali possono liberamente fare valere nei confronti
dell’appaltatore il diritto al risarcimento di eventuali danni ad essi derivanti dalla cattiva
esecuzione dell’appalto (Sez. 6-2, n. 05645/2022, Scarpa, Rv. 664181-01).
Il sindacato dell’autorità giudiziaria sulla contrarietà alla legge o al regolamento delle
deliberazioni prese dall’assemblea dei condomini, ai sensi dell’art. 1137 c.c., nella specie
in ordine alla ripartizione delle spese inerenti ad una locazione immobiliare stipulata nel
comune interesse dal condominio in veste di conduttore ed avente ad oggetto il godi-
mento di un immobile di proprietà di terzi, non può riguardare la convenienza economica
dell’importo del canone pattuito o la legittimità dell’accollo in capo al condominio condut-
tore degli esborsi sostenuti per il mantenimento della cosa in buono stato locativo o per
l’esecuzione di miglioramenti o addizioni alla stessa, né può concernere questioni relative
alla nullità o all’inefficacia delle clausole del contratto di locazione (Sez. 2, n. 15320/2022,
Scarpa, Rv. 664798-01).
In caso di impugnazione della delibera condominiale, la cessazione della materia del
contendere può ravvisarsi soltanto quando il secondo deliberato modifichi le decisioni del
primo in senso conforme a quanto richiesto dal condomino che impugna e non anche
quando reiteri o comunque adotti una decisione nello stesso senso della precedente, pre-
supponendo la stessa il sopravvenire di una situazione che consenta di ritenere risolta
o superata lite insorta tra le parti, sì da comportare il venir meno dell’interesse a una
decisione sul diritto sostanziale dedotto in giudizio (Sez. 6-2, n. 05997/2022, Bertuzzi,
Rv. 664186-01).
I principi elaborati in materia di assemblea condominiale non rilevano nella comunione
“pro indiviso” di beni immobili, sia in ragione della diversità delle regole afferenti alla
convocazione e allo svolgimento dell’assemblea, sia della facoltà, concessa ai comunisti,
di risolvere ogni questione attraverso l’esercizio del diritto potestativo di richiesta di divi230
PARTE SECONDA – I DIRITTI A CONTENUTO ECONOMICO
sione del bene, sicché le deliberazioni adottate dall’assemblea dei comunisti non possono
essere impugnate per il vizio di eccesso di potere assembleare o per conflitto di interesse,
ma esclusivamente per le ragioni indicate dall’art. 1109 c.c. (Sez. 2, n. 02299/2022, Gorjan,
Rv. 663642-01).
8. L’amministratore del condominio e sua responsabilità.
Al fine della costituzione di un valido rapporto di amministrazione condominiale, ai
sensi dell’art. 1129 c.c., il requisito formale della nomina sussiste in presenza di un docu-
mento, approvato dall’assemblea, che rechi, anche mediante richiamo ad un preventivo
espressamente indicato come parte integrante del contenuto di esso, l’elemento essenziale
della analitica specificazione dell’importo dovuto a titolo di compenso, specificazione che
non può invece ritenersi implicita nella delibera assembleare di approvazione del rendi-
conto (Sez. 6-2, n. 12927/2022, Scarpa, Rv. 664643-01).
L’amministratore non è responsabile dell’esecuzione di un contratto afferente a lavori
straordinari sul bene comune, quando risulti in modo univoco la volontà dell’assem-
blea dei condòmini, ancorché tacitamente espressa, di rendere efficace detto negozio,
atteso che la ratifica consiste in una manifestazione di volontà del “dominus” diretta ad
approvare l’operato del suo rappresentante o del mandatario, per la quale non sono
richieste formule sacramentali, occorrendo che la volontà di fare propri gli effetti del
negozio già concluso sia manifestata in modo chiaro ed inequivoco, non necessaria-
mente per iscritto, ma anche con atti o fatti che implichino necessariamente la volontà
di far proprio il contratto e i suoi effetti (in applicazione di tale principio, Sez. 2,
n. 35278/2022, Falaschi, Rv. 666321-01, ha confermato la sentenza di merito che aveva
escluso la responsabilità per inadempimento dell’amministratore di un condominio,
il quale aveva dato esecuzione ai lavori di rifacimento del tetto senza che venissero
rimosse e conferite in discarica, secondo la normativa di riferimento, le lastre in eternit
di cui era composto, ritenendo che l’assemblea dei condòmini fosse consapevole che
dette lavorazioni non avrebbero potuto essere eseguite in ragione dell’insufficienza del
budget economico stabilito per esse).
9. Il fondo costituito per lavori straordinari nel condominio.
L’art. 1135, comma 1, n. 4, c.c., imponendo l’allestimento anticipato del fondo speciale di
importo pari all’ammontare dei lavori, configura una ulteriore condizione di validità della
delibera di approvazione delle opere di manutenzione straordinaria dell’edificio, sicché è
dal testo di tale deliberazione assembleare che deve necessariamente emergere il prezzo
dei lavori, al cui importo occorre che equivalga quello del fondo speciale nella prima ipo-
tesi di cui all’art. 1135, comma 1, n. 4, c.c., non potendo, viceversa, trarsi implicitamente
dall’importo del fondo in concreto costituito quale sia l’ammontare delle spese necessarie
(Sez. 6-2, n. 16953/2022, Scarpa, Rv. 665048-02).
Peraltro, la costituzione di un fondo cassa da parte dell’assemblea condominiale,
ancorché non venga disposto in merito all’impiego dei residui attivi di gestione nell’eser-
cizio di riferimento, non viola la necessaria dimensione annuale della gestione condo-
miniale, essendo sufficiente che questi possano, anche solo implicitamente, desumersi
dal rendiconto, ai fini della loro rilevabilità nei conti individuali dei singoli condòm-
ini e della conseguente riduzione, per compensazione, delle quote di anticipazione
dovute dagli stessi condòmini per l’anno successivo (Sez. 2, n. 25900/2022, Fortunato,
Rv. 665592-01231
CAPITOLO VIII – COMUNIONE E CONDOMINIO
10. Lo scioglimento della comunione ordinaria: profili processuali.
L’atto introduttivo del giudizio di scioglimento della comunione non interrompe il
decorso del tempo utile all’usucapione, trattandosi di atto dispositivo del proprietario non
diretto al recupero del possesso (Sez. 2, n. 18544/2022, Rolfi, Rv. 664991-01).
In tale giudizio, quando la comune appartenenza dei beni sia incontroversa tra i con-
dividenti, il giudice di appello, dinanzi al quale sia stata impugnata la sentenza che abbia
erroneamente dichiarato inammissibile la domanda di divisione, non può rigettare il gra-
vame sul rilievo della mancata estrazione, da parte dell’appellante, della copia della rela-
zione notarile relativa agli immobili da dividere, già acquisita dinanzi al primo giudice, ma
non rinvenibile nel fascicolo di parte; invero, la documentazione mancante non integra la
prova di un fatto favorevole ad una parte e sfavorevole all’altra, ma ridonda a vantaggio di
tutti i condividenti, ai quali la domanda di divisione è comune, sicché il giudice di appello,
qualora ritenga di non poterne prescindere, può ordinarne alle parti la produzione anche
nel corso delle operazioni divisionali, avuto riguardo all’esigenza di reiterare il riscontro
documentale, già dato in primo grado, di una comune appartenenza pacifica e incontro-
versa (Sez. 2, n. 01065/2022, Tedesco, Rv. 663570-02).
Peraltro, l’esecuzione di un sequestro preventivo penale, avente ad oggetto un bene
dell’imputato in comproprietà con terzi estranei al reato, non costituisce ragione di sospen-
sione necessaria del processo civile di scioglimento della comunione, ai sensi degli artt.
295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., nelle more del giudicato penale, atteso che
le esigenze del sequestro e della eventuale confisca trovano tutela nella disciplina della
trascrizione del provvedimento ablatorio e degli effetti della sentenza di divisione regolati
dall’art. 1113 c.c. (Sez. 6-2, n. 30320/2022, Scarpa, Rv. 666160-01).

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