INSTALLAZIONE DELLA PERGOTENDA NON E’ UN ABUSO

Consiglio di Stato:

una struttura con tenda retraibile, comandata elettricamente, tamponata su due lati con pannelli di vetro scorrevole richiudibili a pacchetto, ricade nella definizione di pergotenda e, come tale, non richiede alcun titolo abilitativo

SENTENZA

Pubblicato il 14/10/2019

N. 06979/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00903/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 903 del 2019, proposto da Francesca Mineo,
rappresentato e difeso dall’avvocato Dario De Blasi, con domicilio digitale come da PEC
da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Paganica, n. 13;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Sergio Siracusa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per ilLazio (Sezione Seconda) n. 06319/2018, resa tra le parti, concernente annullamento, previa concessione di misure cautelari, della Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale n. 1454 del 6 ottobre 2016 -87436, notificata in data 12.10.2016, recante “ingiunzione a rimuovere o demolire gli interventi di ristrutturazione edilizia abusivamente realizzati in via del Fontanile Nuovo n. 108”, nonché di ogni suo atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale, con particolare riferimento agli accertamenti tecnici port. 93362 e 93362 del 18.11.2015 così come indicati nella determinazione dirigenziale e non meglio conosciuti nei loro contenuti, e comunque ad ogni altro atto d’accertamento eventualmente compiuto con riferimento all’immobile in oggetto.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2019 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati De Blasi Dario e D’Ottavi per dichiarata delega di Siracusa Sergio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La presente controversia ha ad oggetto l’appello proposto nei confronti della sentenza 6319\2018 con cui il Tar Lazio ha respinto l’originario ricorso; quest’ultimo era stato proposto dall’odierna parte appellante, avverso la determinazione dirigenziale numero 1454 del 6 ottobre 2016, recante ordine di demolizione degli interventi di ristrutturazione edilizia abusivi consistenti nella realizzazione di una pergotenda ritraibile di m 9 per m 4,30 di altezza variabile da m 2,60 a m 2,25 circa, comandata elettricamente, tamponata su due lati con pannelli di vetro scorrevole richiudibili a pacchetto; il terrazzo risulta arredato con tavoli e sedie da giardino e sono stati installati due climatizzatori.

Con il presente appello l’originaria parte ricorrente riproponeva le censure sollevate in primo grado e respinte dal Tar, oltre a censurare le argomentazioni svolte dal giudice di primecure. In particolare venivano dedotte l’errore della sentenza nel ritenere sussistenti i presupposti della ristrutturazione e non viziato il provvedimento per difetto di motivazione ed istruttoria.

Il Comune appellato si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame.

Con ordinanza n. 1290 del 14\3\2019 veniva accolta la domanda cautelare di sospensione dell’esecutività della sentenza appellata.

Alla pubblica udienza del 10\10\2019 la causa passava in decisione.

DIRITTO

  1. L’appello è fondato sotto un assorbente profilo, concernente la qualificazione degli abusi in contestazione, con conseguente applicabilità del principio di cui all’art. 74 cod proc amm.
  2. Come si evince dall’impugnata ordinanza di demolizione e dalla documentazione depositata ingiudizio con i relativi allegati fotografici, l’odierna appellante ha installato sul terrazzo di un’unità abitativa di sua proprietà una struttura così individuata dal provvedimento: pergotenda retraibile di mt. 9,00 x 4,30 H altezza varabile da mt 2,60 a2,25 circa, comandata elettricamente, tamponata su due lati con pannelli di vetro scorrevole richiudibili a pacchetto.
  3. Trattasi quindi, secondo la stessa definizione della p.a., di una “pergotenda”, ovvero di un’opera che, secondo il condivisibile orientamento di questa Sezione, pur non essendo destinata a soddisfare esigenze precarie, non necessità di titolo abilitativo in considerazione della consistenza, delle caratteristiche costruttive e della sua funzione (Cons. Stato, Sez. VI, 2206\2019, 4777\2018, 306\2017, 1619\2016).Infatti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 10 del DPR 6/6/2001, n. 380 e 15 della L.R. 6/6/2008, n. 16 (applicabile ratione temporis), sono soggetti al rilascio del permesso di costruire gli “interventi di nuova costruzione”, che determinano una “trasformazione edilizia e urbanistica del territorio”, mentre una struttura leggera destinata ad ospitare pannelli retrattili in materiale plastico non integra tali caratteristiche.L’opera principale non è, infatti, l’intelaiatura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa, con la conseguenza che l’intelaiatura medesima si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda.Quest’ultima, poi, integrata alla struttura portante, non può considerarsi una “nuova costruzione”, anche laddove per ipotesi destinata a rimanere costantemente chiusa, posto che essaè in materiale plastico e retrattile, onde non presenta caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante, comportante trasformazione del territorio. Infatti la copertura e la chiusura perimetrale che essa realizza non presentano elementidi fissità, stabilità e permanenza, per il carattere retrattile della tenda e dei pannelli, onde, in ragione della inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato, non può parlarsi di organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie.
  4. L’esposta conclusione trova conforto anche nell’allegato al D.M. 2/3/2018 avente ad oggetto il “glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222”, il quale, al n. 50, include le pergotende tra gli interventi realizzabili in regime di edilizia libera.
  5. Piuttosto, in termini di delimitazione della nozione di pergotenda, con i caratteri predetti risulterebbero incompatibili i condizionatori e\o i climatizzatori, di cui, peraltro, nel caso di specie la p.a., premessa l’irrilevanza di ingombro edilizio, non ne ha accertato e dimostrato l’allaccio ed il funzionamento (l’atto impugnato parla genericamente di “istallati due climatizzatori”). Se quindi nel caso di specie non risultano provati l’allaccio ed il funzionamento dei climatizzatori, in linea generaleva precisato come sia evidente che gli stessi apparecchi, laddove funzionanti, darebbero vita ad uno spazio destinato ad un utilizzo ben più ampio e continuativo rispetto alla nozione di transitorietà e precarietà della vera e propria pergotenda.
  6. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello va accolto in parte qua; per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, va accolto il ricorso di primo grado.Sussistono giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado in parte qua.Spese del doppio grado di giudizio compensate.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2019 con l’intervento dei magistrati:

Diego Sabatino, Presidente FF

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Dario Simeoli, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

Davide Ponte Diego Sabatino

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