La legittimazione dell’amministratore del condominio dal lato attivo coincide con i limiti della sue attribuzioni (art. 1131 cod. civ.), mentre dal lato passivo non incontra limiti e sussiste in ordine ad ogni azione anche di carattere reale concernente le parti comuni dell’edificio. In tale contesto l’amministratore ha facoltà di proporre tutti i gravami che successivamente si rendano necessari in conseguenza della “vocatio in ius” (fattispecie concernente l’impugnazione di delibera assembleare avente ad oggetto la ricostruzione di un edificio ai sensi della legge. N. 219 del 1981).
Cass. civile, sez.II, 02-12-1997, n. 12204 – Pres. Garofalo G – Rel. Elefante A – P.M. Golia A (Conf.) – Cond. Mercogliano c. Di Gennaro