COMUNIONE DEI DIRITTI REALI – CONDOMINIO NEGLI EDIFICI – CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI – SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) – ASCENSORE

Spese di installazione – Criterio ex art. 1123 cod. civ. – Applicabilità.  Le spese di installazione dell’ascensore nell’edificio in condominio debbono essere ripartite secondo il criterio dell’art. 1123 cod.civ. relativo alle innovazioni deliberate dalla maggioranza e cioè in proporzione del valore della proprietà di ciascun condomino.

Cass. civile, sez. II, 10-01-1996, n. 165 – Pres. Verde F – Rel. Patierno A – P.M. Lungaro M (Conf.)

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