COMUNIONE DEI DIRITTI REALI – CONDOMINIO NEGLI EDIFICI – PARTI COMUNI DELL’EDIFICIO – IN GENERE

– Balconi – Esclusione – Fregi e decori ornamentali inerenti – Prevalente funzione ornamentale dell’intero edificio e non di decoro della sola unità immobiliare – Parti comuni dello stabile – Danni cagionati dal distacco – Appartenenza dei decori alle parti comuni dello stabile – Onere probatorio – Proprietario del balcone – Attribuzione.  I balconi sono elementi accidentali e non portanti della struttura del fabbricato, non costituiscono parti comuni dell’edificio e appartengono ai proprietari delle unità immobiliari corrispondenti, che sono gli unici responsabili dei danni cagionati dalla caduta di frammenti di intonaco o muratura, che si siano da essi staccati, mentre i fregi ornamentali e gli elementi decorativi, che ad essi ineriscano (quali i rivestimenti della fronte o della parte sottostante della soletta, i frontalini e i pilastrini), sono condominiali, se adempiono prevalentemente alla funzione ornamentale dell’intero edificio e non solamente al decoro delle porzioni immobiliari ad essi corrispondenti, con la conseguenza che è onere di chi vi ha interesse (il proprietario del balcone, da cui si sono distaccati i frammenti, citato per il risarcimento), al fine di esimersi da responsabilità, provare che il danno fu causato dal distacco di elementi decorativi, che per la loro funzione ornamentale dell’intero edificio appartenevano alle parti comuni di esso. 

Cass. civile, sez. II, 07 – 09 – 1996, n. 8159 – Pres. Patierno A – Rel. Boselli G – P.M. Nardi D (Con.) – Cima c. Mastrantonio e altri

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