Il nostro è un condominio di 9 piani fuori terra, uno seminterrato dove sono ubicate le cantine (una per ogni appartamento) e al quale arriva anche l’ascensore. Il terrazzo posto sull’ultimo piano dell’edificio (l’ascensore si ferma al piano 8° – ultimo) è utilizzato a rotazione come stenditoio, così come il locale lavatoi sito al medesimo piano. L’intervento riguarda la sostituzione delle porte, delle sospensioni di piano della porta cabina ascensore e dell’operatore di apertura di tali porte. Per quanto superfluo, premetto che tale necessaria spesa è stata deliberata in apposita assemblea e con una maggioranza qualificata rappresentata da oltre 628 millesimi di proprietà. Il regolamento di condominio redatto dal costruttore dell’immobile nel 1982 ed allegato all’atto di acquisto di ogni singolo appartamento e pertinenze, contiene diverse tabelle millesimali, tra le quali, per ciò che attiene il caso di specie, una appresenta i millesimi di proprietà e prevede che secondo essa siano ripartite anche le “<em>spese riguardanti la manutenzione ordinaria e straordinaria, l’illuminazione e pulizia della scala e dell’androne” </em>l’altra le “<em>spese riguardanti la manutenzione ordinaria e straordinaria, conduzione dell’impianto ascensore”.</em>Quest’ultima tabella tiene conto solo dell’altezza di piano, come matematicamente desumibile. L’amministratore in carica ha ripartito l’intero importo utilizzando questa tabella e non già quella che rappresenta i millesimi di proprietà come sostenuto dai condomini degli ultimi 5 piani. Chi ha ragione?
La ringrazio
Mauro Galeotti
L’amministratore ha usato legittimamente la tabella inerente la manutenzione ordinaria e straordinaria conduzione impianto ascensore, lo dice la ragione della tabella stessa che deve essere usata “manutenzione ordinaria e straordinaria impianto ascensore” non poteva fare altrimenti.
Distinti saluti
Umberto Testa