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Si deve pagare l'imposta per la targa professionale esposta

Informazioni legali - Sentenze Massime

Le targhe dei professionisti pagano l'imposta di pubblicità

Cassazione civile, Sez. Trib., Sentenza del 08/09/2008, n. 22572

La targa professionale assolve il compito di rendere pubblico l'esercizio dell'attività svolta in quel luogo, e questo concetto è da ritenersi compreso nella previsione dell'art. 5 d.lgs. 15.11.1993, n. 507 che considera rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
La Corte ha inoltre precisato che, in tema di imposta sulla pubblicità - che si applica, ai sensi dell'art. 6 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 639, quando i mezzi pubblicitari siano esposti o effettuati "in luoghi pubblici o aperti al pubblico o, comunque, da tali luoghi percepibili" - il presupposto dell'imponibilità va ricercato nell'astratta possibilità del messaggio, in rapporto all'ubicazione del mezzo, di avere un numero indeterminato di destinatari, che diventano tali solo perché vengono a trovarsi in quel luogo determinato. Il detto presupposto sussiste, pertanto, rispetto ad una targa indicativa di uno studio esposta in un cortile, il quale, pur se privato, debba ritenersi "aperto al pubblico", perché accessibile durante il giorno ad un numero indeterminato di persone.

 

Giorni per impugnare un'assemblea e maggioranze

Comunicazione - Chiedi e ti Rispondo

Salve sig. Testa,
la presente per porre la sua attenzione su di una questione particolarmente importante.
Sono l'amministratore di un condominio di 20 unità + 20 garage; abbiamo un impianto gpl (bombolone interrato nel nostro parco) centralizzato e n. 20 contatori, con altrettanti contratti stipulati dai condomini, per la fornitura del gpl negli appartamenti. Si e' deciso di dismettere con il servizio gpl e preventivare un impianto a metano. Bisogna inoltre effettuare anche dei lavori interni al parco per porre gli attuali contatori all'esterno del parco per l'approvazione da parte della società di metano dell'intero impianto.
Dopo aver ricevuto più preventivi dei lavori da effettuare, ho indetto una riunione ordinaria.
A tale riunione hanno partecipato in seconda convocazione 7 proprietari e altrettanti 7 persone con regolare delega ( 14 unità rappresentate e + del 50% + 1 dei millessimi presenti). In tale riunione abbiamo approvato all'unanimità un preventivo e la quota da partizionare tra i condomini e il relativo termine di pagamento, imposto per il 5 settembre.
A 3 giorni dalla fine del termine, un proprietario non presente alla riunione mi ha parlato di invalidità dell'approvazione del preventivo in quanto non votato dalla maggioranza e che se li volesse potrebbe impugnare entro 30gg il verbale condominiale per chiederne l'annullamento.
Mi potreste delucidare in merito e se veramente sono 30 i giorni utili per opporsi ad un'assemblea avvenuta?
Leggevo infatti che per questo tipo di impianto occorre la maggioranza dei millesimi (a mio avviso presente alla riunione).
Grazie anticipatamente.
Salvatore


Le maggioranze assembleari sono stabilite dall'art. 1136 del c.c. e dalle leggi speciali inerenti gli argomenti che di volta in volta hanno fatto modo che il legislatore abbia ritenuto opportuno variarle per interesse nazionale, come per il riscaldamento per ciò che è inerente il risparmio energetico e l'inquinamento. La norma inerente il riscaldamento è il D.P.R. 412/93 che cambia le maggioranze assembleari da straordinarie a semplici, ossia le porta a rispettare il secondo comma dell'art. 1136 c.c. per le variazioni inerenti il vostro impianto di riscaldamento se è dimostrato che esse portano ad un risparmio ed a un minor inquinamento si applicano le maggioranze stabilite nel D.P.R. 412/93. Comunque non sapendo io ciò dovrà lei analizzare le norme su citate in merito all'argomentazione e vedere in quali maggioranze rientra la vostra delibera assembleare.
Per quanto concerne i tempi per l'impugnativa, sono 30 giorni dal momento che si viene a conoscenza della delibera, che sarebbe dalla sera dell'assemblea per coloro che vi hanno partecipato direttamente o per delega e dal momento del ricevimento del verbale per coloro che non vi hanno partecipato. Tale impugnativa si deve fare rivolgendosi al giudice.
Distinti saluti
Umberto Testa

 
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