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Regolarizzazione dell'uso della cosa comune

Informazioni legali - Sentenze Massime

Giudizio per la regolarizzazione dell'uso della cosa comune, prova dell'esistenza del diritto di comproprietà

Cass. civ., sez. II, 4 aprile 2008, n. 8831

Nel giudizio promosso ex art 1102 c.c., per la regolamentazione dell'uso della cosa comune, il diritto di comproprietà vantato da colui che ha promosso l'azione non attiene né alla legittimazione od all'interesse ad agire, la cui carenza è rilevabile anche d'ufficio, e né all'oggetto del giudizio, ma costituisce un presupposto della domanda la prova della cui esistenza, dovendo questo essere verificato solo incidenter tantum, può essere fornita con qualsiasi mezzo, ivi comprese le presunzioni, ed è necessaria unicamente in caso di contestazione della controparte, l'onere della quale si è ulteriormente rafforzato, quanto ai giudizi instaurati successivamente all'entrata in vigore della L. 26 novembre 1990, n. 353, dal dovere imposto al convenuto dall'art. 167 c.p.c., di prendere posizione nella comparsa di costituzione sui fatti costituenti il fondamento della domanda dell'attore.

 

 

Posso avvalermi dell'art. 1121 del c.c.

Comunicazione - Chiedi e ti Rispondo

 

Gentili Signori,
con la presente per chiedere la seguente informazione:
Sono proprietaria di un appartamento posto al 1° piano di una palazzina composta da due unità abitative in 2 piani.
Nei prossimi mesi verranno eseguiti lavori di ristrutturazione/rifacimento tetto.
Lo stato attuale del tetto è senza la coibentazione e impermeabilizzazione.
Dovendolo ristrutturare sono obbligata anche a coibentarlo?
Il mio appartamento essendo al 1° piano non usufruirebbe i benefici della coibentazione.
Posso avvalermi dell'art. 1121 (Innovazioni gravose e voluttuarie) astenendomi alla partecipazione della spesa relativa alla coibentazione?
Attendo Vs gentile riscontro
Un cordiale saluto
Francesca

Ci si può avvalere dell'art. 1121 quando il corpo di fabbrica non necessita delle opere che la maggioranza vuole fare in quanto opere superflue. Ora per il suo caso bisogna vedere se la coibentazione è necessaria o meno, ad esempio se serve per isolare dall'umidità l'immobile, è opera necessaria; se è solo per l'isolamento termico visto che ne usufruirebbe solo il signore che vi abita sotto e non era preesistente, sarà a totale carico del titolare dell'unità che ne trae beneficio.
Distinti saluti
Umberto Testa

 
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