Avviso convocazione assemblea: si presume conosciuto dal condomino, se pervenuto al suo indirizzo |
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Informazioni legali -
Sentenze Massime
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In tema di condominio, con riguardo all'avviso di convocazione di assemblea, posto che detto avviso deve qualificarsi quale atto di natura privata e in particolare quale atto unilaterale recettizio ai sensi dell'art. 1335 c.c., al fine di ritenere fornita la prova della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni antecedenti l'adunanza di prima convocazione, condizionante la validità delle deliberazioni, è sufficiente e necessario che il condominio, in applicazione della presunzione dell'art. 1335 c.c. richiamato, dimostri la data di pervenimento dell'avviso all'indirizzo del destinatario, salva la possibilità per questi di provare di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
Corte di Cassazione sentenza del 25 marzo, 2019, n. 8275.
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