Amministratore non leggittimato a contraddire il Regolamento di Condominio |
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Informazioni legali -
Sentenze Massime
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Azione di nullità del regolamento contrattuale, Amministratore non legittimato a contraddire
Cass. civ., sez. II, 21 maggio 2008, n. 12850
Il regolamento di condominio cosiddetto contrattuale, quali ne siano il meccanismo di produzione ed il momento del suo venire in essere come atto efficace, si configura, dal punto di vista strutturale, come un contratto plurilaterale, avente, cioè, pluralità di parti e scopo comune, di tal che l'azione di nullità dello stesso non può che essere proposta nei confronti di tutte le parti (condomini) in contraddittorio necessario tra loro. Il litisconsorzio necessario non sussiste, ovviamente tra tutti i condomini, da un lato, e l'amministratore, dall'altro, ma solo tra i condomini, non essendo l'amministratore affatto legittimato a contraddire.
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