Muri comuni

Cassazione 26 Marzo 2002 n° 4314

Negli edifici in condominio i proprietari esclusivi delle singole unità immobiliari possono utilizzare i muri comuni, nelle parti ad esse corrispondenti, sempre che l'esercizio di tale facoltà, disciplinata dagli articoli 1102 e 1122 del codice civile, non pregiudichi la stabilità ed il decoro architettonico del fabbricato.