REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
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Restituzione della cosa locata - Onere probatorio gravante sul conduttore |
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Informazioni legali - Sentenze Massime | |||
Cass. Sez. III n. 7776 del 23/04/2004 In un giudizio di rilascio per finita locazione, l'onere della prova relativo alla effettuata restituzione del bene locato incombe sul conduttore, trattandosi di fatto estintivo del diritto di credito del locatore, al quale il bene va restituito al termine del rapporto locativo (quale ne sia stata la causa della cessazione) ovvero va offerto in restituzione quantomeno con modalità aventi valore di offerta non formale.
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